ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA
DELEGAZIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA
REGOLAMENTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SOCI
Art.1
È costituita, con sede a Bellinzona, la Delegazione della Svizzera Italiana dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C. – D.S.I.: in seguito Delegazione).
Tale costituzione avviene nel rispetto degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e a norma dello Statuto dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.
La Delegazione raccoglie i soci (svizzeri, italiani o di altra nazionalità) dell’Associazione Italiana di Cultura Classica che risiedono nella Svizzera Italiana, oppure che per motivi personali o culturali si sentono legati alla Svizzera Italiana, e che hanno manifestato la loro intenzione di fare parte della Delegazione.
Art. 2
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) socio ordinario della Delegazione e dell’ Associazione Italiana di Cultura Classica
b) socio ordinario della Delegazione
c) socio sostenitore
d) socio benemerito
e) socio studente
Art. 3
I soci di cui alle lettere a), c) ed e) dell’art. 2 ricevono gratuitamente la rivista “Atene e Roma”, e hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’ Associazione Italiana di Cultura Classica.
SCOPO
Art. 4
La Delegazione si propone di realizzare nella Svizzera Italiana lo scopo sociale previsto dallo Statuto dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.
Lo scopo è quello di raccogliere in sodalizio le persone che sentono attuale l’esigenza di coltivare le discipline umanistiche per una comune opera di cultura e di suscitare ed estendere l’interesse per una più diretta conoscenza dell’antica civiltà.
La Delegazione intende perseguire questo scopo favorendo gli scambi culturali e la collaborazione tra la Svizzera Italiana e l’Italia e riconoscendo nella civiltà antica un patrimonio culturale comune degno di essere coltivato.
Art. 5
Per raggiungere lo scopo sociale la Delegazione si propone in particolare di:
a) organizzare conferenze e corsi di lezioni per illustrare i vari aspetti del mondo classico;
b) favorire la conoscenza delle letterature classiche attraverso la lettura ed il commento delle maggiori opere;
c) promuovere e difendere la tradizione degli studi classici nella scuola della Svizzera italiana collaborando con le autorità scolastiche e facendo assegnamento sulla cooperazione e sull’esperienza dei docenti di ogni ordine di scuola;
d) diffondere nella Svizzera Italiana le attività e le iniziative promosse dall’Associazione Italiana di Cultura Classica.
ORGANI
Art. 6
Gli organi della Delegazione sono:
a) l'assemblea dei soci iscritti alla Delegazione
b) il comitato
c) i revisori.
L’ASSEMBLEA
Art. 7
L’assemblea dei soci iscritti è l’organo principale della Delegazione. Essa delibera su tutte le questioni che non siano di competenza del comitato e che sono previste dall’ordine del giorno. Inoltre essa provvede alle nomine statutarie.
Art. 8
L’assemblea ordinaria si tiene una volta all’anno. Essa è convocata dal comitato, tramite lettera inviata ai soci, per:
a) la relazione annuale del comitato presentata dal presidente
b) la presentazione da parte del tesoriere dei conti dell’esercizio uscente e del rapporto dei revisori
c) l'approvazione della relazione annuale e dei conti d’esercizio
d) le eventuali nomine statutarie
e) le decisioni su altri argomenti previsti all’ordine del giorno.
Art. 9
Il comitato convoca, tramite lettera inviata ai soci, assemblee straordinarie ogniqualvolta lo giudichi opportuno oppure quando un quinto dei soci ne abbia fatto richiesta.
Art. 10
Ogni convocazione deve comprendere l’ordine del giorno.
Art. 11
L’assemblea dei soci presieduta dal presidente. Egli designa ogni volta uno o più scrutatori.
Art. 12
L’assemblea può deliberare in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.
IL COMITATO
Art. 13
Tra i soci vengono eletti dall’assemblea:
a) il comitato, composto da 8 a 15 membri
b) il presidente, da scegliere tra i membri del comitato
Ogni 3 anni l’assemblea elegge il comitato e il presidente, che sono sempre rieleggibili.
Art. 14
I compiti del comitato sono:
a) preparare e organizzare tutte le attività volte al conseguimento dello scopo sociale
b) curare le relazioni con gli organi dell’Associazione italiana di Cultura Classica
c) fissare, tenendo conto anche dello statuto dell’ Associazione Italiana di Cultura Classica, le quote sociali delle varie categorie previste dall’art. 2
d) amministrare i mezzi finanziari provenienti dalle quote sociali e da eventuali altri contributi e destinati alla realizzazione dello scopo sociale
e) convocare l’assemblea
f) preparare la relazione annuale destinata all’assemblea ordinaria
g) preparare annualmente il conto preventivo e il bilancio consuntivo
h) occuparsi delle ammissioni, delle dimissioni, delle radiazioni e delle espulsioni dei soci, nel rispetto dello statuto dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
i) provvedere all’amministrazione ordinaria
l) designare al suo interno il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 15
Il comitato è convocato e presieduto dal presidente.
I REVISORI
Art. 16
L’assemblea ordinaria elegge ogni anno due revisori, che sono rieleggibili. Essi controllano i conti d’esercizio e presentano il loro rapporto all’assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Per lo scioglimento della Delegazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea. L’eventuale attivo sarà devoluto alla tesoreria centrale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.
Art. 18
Per la modifica di questo regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea.
Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea dei soci iscritti alla Delegazione tenutasi a Bellinzona il 13 maggio 1988; esso entra immediatamente in vigore.
Il Presidente dell'Assemblea
Benedino Gemelli
Gli art. 2, 3 e 14 sono stati modificati dall’assemblea ordinaria del 29 novembre 2008.